Regolamento di ISTITUTO
TITOLO I
Organi Collegiali
Art.1
Disposizione generale sul funzionamento degli OO.CC.
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell’Organo con un congruo preavviso – di max. non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data fissata per la seduta.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale e/o mediante affissione all’Albo dell’Istituto di apposito avviso.
Qualora l’Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti l’avviso sarà affisso all’Albo Istituto per ciascuna componente.
In ogni caso l’affissione dell’avviso all’Albo dell’Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede (docenti, personale ATA) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell’Organo Collegiale.
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l’ora e gli argomenti all’Ordine del Giorno su cui l’Organo è chiamato a deliberare.
Di ogni seduta deli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro a pagine numerate.
Del registro dei verbali risponde il Presidente dell’Organo Collegiale.
Art. 2
Programmazione delle attività degli OO.CC.
Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie operazioni nel tempo in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e/o pareri.
Art. 3
Svolgimento coordinato delle attività degli OO.CC.
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.
Ai fini del precedente comma, si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di un altro Organo Collegiale.
Art. 4
Elezioni contemporanee di OO.CC. di durata annuale
Le elezioni, per gli Organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.
Art. 5
Convocazione dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione
Il Consiglio di Classe, di Interclasse, di Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, in relazione alla programmazione di cui all’art. art.2, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente.
Art. 6
Programmazione e coordinamento delle attività
dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione
Le riunioni del Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art.2 e coordinate con quelle di altri Organi Collegiali, di cui all’art.3.
Art. 7
Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art.2 del D. Leg.vo 297 del 16/4/94.
Art. 8
Programmazione e coordinamento delle attività
Per la programmazione e il coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti si applicano i disposti degli artt.2 e 3.
Art. 9
Prima convocazione del Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla emanazione dei decreti di nomina da parte del D.S. ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l’esito delle votazioni, è disposta dal D.S.
Art. 10
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal D,S, ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente.
Art. 11
Convocazione del Consiglio di Istituto
Il consiglio di istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso.
Art. 12
Relazione annuale
La relazione annuale del Consiglio di istituto al Provveditore agli Studi di Torino ed al Consiglio Scolastico regionale della Provincia di Torino, prevista dal D: leg.vo 297 del 16/4/94, viene predisposta di norma nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell’Organo, prima dell’insediamento del nuovo organo.
La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata dal D.S. al Provveditore agli Studi di Torino ed al Consiglio Scolastico provinciale della Provincia di Torino, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
Art. 13
Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione, in apposito Albo d’Istituto, della copia integrale – sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L’affissione all’Albo avviene entro il termine massimo di 15 gg. Dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell’Istituto, Ufficio OO.CC. (Provveditorato) e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all’Albo è consegnata al D.S. dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne predispone l’affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell’interessato.
Art. 14
Convocazione del Comitato di valutazione dei Docenti
Il Comitato di valutazione dei docenti è convocato dal D.S:
a. in periodi programmati, ai sensi del precedente art.2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi dell’art. D. Leg.vo 297 del 16/4/94;
b. alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti;
c. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 15
Assemblee e Comitato dei Genitori
I genitori degli alunni dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
Alle Assemblee dei genitori, di Classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i docenti rispettivamente della classe e di Istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il D.S.
La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D. Leg.vo n. 297 16/4).
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono chiedere la convocazione dell’Assemblea di Istituto.
TITOLO II
Funzionamento dell’Istituto e delle strutture speciali
Art. 16
Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita. All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento della quota dell’assicurazione contro gli incidenti e la responsabilità civile (cifra fissata dal C. di I. periodicamente), che le famiglie verseranno tramite c/c. Le medesime verranno informate, ad inizio anno, mediante affissione all’Albo, del tipo di copertura e di eventuali quote aggiuntive relative agli strumenti scolastici riconosciuti dal C. di I.
Eventuali scelte di tempo scuola saranno effettuate sul modulo di iscrizione.
Art. 17
Formazione classi
La formazione classi è di competenza del Capo di Istituto, che può avvalersi di organi competenti atti a fissare i criteri generali.
Alla formazione delle classi prime della scuola Primaria si provvederà dopo un periodo di una settimana di osservazione (prima settimana di lezione), tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti della scuola dell’Infanzia, al fine di costituire classi omogenee fra loro. Non è consentito alla famiglie scegliere la sezione.
Per la formazione delle classi prime della scuola Secondaria di 1° Grado, non essendoci più il vincolo sulla scelta del tempo scuola, si terrà conto delle fasce di livello e delle competenze raggiunte dagli allievi, al fine di costituire classi omogenee fra loro. Non è consentito alle famiglie scegliere la sezione.
Art. 18
Funzionamento dei laboratori tecnico-scientifici, artistici, linguistici, informatici,
delle palestre e delle biblioteche
Il funzionamento dei laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto in modo fa facilitarne l’uso da parte degli studenti in spazi temporali scolastici, per studi e ricerche, con l’assistenza di almeno un docente o un Consulente tecnico, riconosciuto e inserito nei Piani Annuali delle Attività del P.O.F.
Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali e le procedure prestabilite per ciascun laboratorio del Responsabile della Sicurezza e della Protezione Civile.
Il funzionamento delle palestre è disciplinato, per quanto di competenza, dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità a rotazione a tutte le classi dell’Istituto.
Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti in modo da assicurare:
§ modalità agevoli e controllate di accesso al prestito e alla consultazione
§ la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alle dotazioni librarie da acquisire
Il D.S. può, su designazione del collegio dei Docenti, affidare a docenti le funzioni di Responsabile dei singoli laboratori e della biblioteca.
TITOLO III
Gli studenti
Norme di vita scolastica
Art. 19
Diritti e doveri
Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli artt. 2 e 3 del DPR 249 del 24 giugno 1998.
Art. 20
Organo di garanzia
Viene istituito annualmente un organo di garanzia composto come specificato nel titolo dedicato alla Disciplina.
Art. 21
Ingresso a scuola degli studenti
L’ingresso a scuola degli studenti è regolato di anno in anno dal collegio dei Docenti nella sua prima seduta. L’ingresso è consentito sino a cinque minuti dopo l’inizio delle regolari lezioni. I ritardatari saranno ammessi con l’obbligo di giustificare il ritardo per iscritto da uno dei genitori utilizzando il cartoncino delle giustificazioni. Il quinto ritardo deve essere giustificato direttamente dal Dirigente scolastico.
Gli alunni di scuola dell’Infanzia devono essere accompagnati nelle aule dai genitori.
Art. 22
Periodo di socializzazione (Intervallo) degli studenti
Durante il periodo di socializzazione (intervallo) è opportuno che gli allievi mantengano un comportamento rispettoso e prudente: non è consentito salire o scendere dai piani, entrare in altre classi, correre o fare giochi pericolosi, uscire senza permesso dalla scuola. La vigilanza è un dovere di tutti, in particolare del docente dislocato su classe o sezione.
Il personale A.T.A. è tenuto, per profilo professionale, alla vigilanza degli allievi, durante gli intervalli o i brevi periodi di assenza dei docenti dalle classi e sezioni relative.
Per quanto riguarda l’intervallo di mensa, esso è programmato dagli insegnanti del corso e gestito da quelli incaricati.
Art. 23
Mensa scolastica
Agli allievi che frequentano la mensa scolastica e ai loro genitori si ricorda che il momento della refezione e quello successivo della ricreazione fanno parte dell’attività scolastica e sono occasione di verifica degli obiettivi educativi di Istituto e del progetto “Educazione alla salute”. Le famiglie che intendono fruire del servizio mensa devono segnalarlo nell’apposito modulo di iscrizione.
Gli allievi che fruiscono della mensa devono essere accompagnati dagli insegnanti incaricati. In ottemperanza a quanto stabilito dal Comune si costituirà una commissione Mensa, per i dovuti controlli.
I docenti incaricati vigileranno durante la fruizione dei pasti affinché si rispettino i principi e gli obiettivi definiti nel progetto “Educazione alla salute”
Al termine del pasto gli allievi potranno usufruire degli spazi scolastici per svolgere una tranquilla ricreazione, purchè ogni svago e gioco avvenga nel rispetto delle persone e delle attrezzature in dotazione.
Per il tempo “40 ore” della scuola primaria il momento della mensa è parte integrante dell’orario scolastico.
Art. 24
Uscita degli studenti per fruire dei servizi igienici
È consentita l’uscita per fruire dei servizi igienici (salvo casi di assoluta necessità) una sola volta nel corso della mattinata e mai prima dell’inizio della terza ora.
Sarà cura dei docenti far uscire gli allievi uno alla volta per recarsi nei bagni.
Art. 25
Assenze degli studenti
Le assenze degli allievi saranno giustificate dal genitore e vistate dal docente della prima ora. Particolari anomalie nelle assenze saranno comunicate ai genitori e le eventuali sanzioni per gravi scorrettezze saranno stabilite dal Regolamento di Disciplina.
Le assenze saranno sempre giustificate facendo uso dell’apposito documento entro i due giorni successivi.
In caso di assenza gli alunni e le famiglie sono tenuti ad informarsi sulle lezioni, sui compiti assegnati e sugli avvisi dettati sul diario.
Le assenze superiori ai 5 giorni devono essere giustificate con certificato medico, che attesti che l’allievo non è portatore di patologie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi del DM 28/11/86 e che comunque è in grado di riprendere l’attività scolastica.
Dopo 30 giorni di assenze ingiustificate dalla Scuola dell’Infanzia il bambino verrà automaticamente depennato e sostituito con il primo in lista di attesa.
Si fa altresì notare che la quinta assenza deve essere giustificata personalmente da un genitore.
Art. 26
Uscita dalla scuola degli studenti
La fine delle lezioni è regolata di anno in anno dal Collegio nella sua prima seduta.
Le classi si avvieranno ordinatamente verso l’uscita, accompagnate dal docente dell’ultima ora. Qualora le uscite non siano conformi al regolamento il D.S. potrà intervenire per far rispettare lo stesso. Ad es. per evitare la calca due classi per volta.
L’uscita anticipata, in numero di tre mensili max., sarà consentita solo per gravi motivi documentabili e i genitori sono tenuti ad avvisare preventivamente gli insegnanti, tranne i casi di assoluta urgenza.
In tutti i casi gli allievi dovranno essere prelevati da un genitore o da un maggiorenne delegato dalla famiglia.
Art. 27
Uso delle strutture
Compatibilmente con le esigenze di organizzazione, le attrezzature ed il materiale didattico sono accessibili a tutte le componenti della scuola. Al fine di preservare la funzionalità delle attrezzature gli insegnanti sono tenuti alla massima vigilanza e all’adozione di criteri educativi tali da garantire la corretta fruizione delle attrezzature e la tempestiva individuazione di eventuali danni e dei responsabili.
Premettendo che gli allievi riserveranno ai locali e alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di loro proprietà, si sancisce quanto segue.
Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso banco, tavolo da disegno, computer, arredi, postazione di laboratorio linguistico, assegnato durante le lezioni e le attività didattiche. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o dell’intera classe a seconda dei casi.
Ogni insegnante accertato il danno arrecato compilerà un apposito modulo da consegnare al Responsabile Disciplinare, il quale provvederà tramite Organi esterni all’eventuale rimborso dello stesso. L’Istituto si rivarrà dei danni accertati seguendo le procedure giuridiche e amministrative del caso.
Tutti i danni rilevati e non strettamente riconducibili alle attività scolastiche vanno altresì addebitate al responsabile.
Art. 28
Collaborazione scuola-famiglia
Le famiglie sono chiamate ad una costante e vigile collaborazione con la scuola. I colloqui personali con il Capo di Istituto e con gli insegnanti, la partecipazione alle assemblee di classe, la collaborazione con i Rappresentanti della componente genitori dei Consigli di classe e di Istituto sono tutti mezzi efficaci per migliorare l’importante azione formativa che la scuola si impegna a conseguire.
Il diario è un documento ufficiale e perciò deve essere controllato e firmato ogni giorno. Sul diario il genitore è tenuto a depositare la firma e a segnalare la propria reperibilità. Nel caso di smarrimento sarà cura della famiglia segnalarlo tempestivamente alla scuola.
Le famiglie saranno avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché di casi di reiterati ritardi e assenze. Nel caso in cui la famiglia non sia altrettanto tempestiva nel rispondere alle comunicazioni scolastiche sarà richiamata legalmente tramite cartolina scritta o lettera raccomandata.
Art. 29
Attività parascolastiche ed extrascolastiche
Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche, purchè inserite nel contratto formativo approvato dal Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione e finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica.
Per attività non continuative, educative o di supporto tecnico il personale estraneo alla scuola potrà accedere come invitato solo con delibera, motivata e preventiva, del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione o del Collegio dei Docenti, previa l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per attività di supporto continuative da parte di personale esterno alla scuola sono indispensabili l’approvazione del Collegio dei Docenti e del D.S. Nel caso siano previsti oneri economici, il C. d. I. delibera in base ai Piani Annuali delle Attività presentati nel POF.
Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino in viaggi di istruzione faranno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla CM 291 del 14 ottobre 1992 e succ. integrazioni.
La competenza in merito ai viaggi di istruzione è comunque del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione che ne delibera la meta, le motivazioni. Le finalità didattico-culturali e formative, inserendoli nella propria programmazione generale.
Art. 30
Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione
I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione si atterranno alla seguente procedura:
1. nel corso della prima seduta di ciascun anno scolastico saranno deliberati:
a) le mete
b) la finalità didattica
c) le finalità educative formative
d) articolazione di uno o più viaggi, fino ad un massimo di sei giorni non festivi
e) gli accompagnatori e gli eventuali sostituti
f) il periodo o le date di svolgimento
g) le attività per gli allievi che non potessero partecipare
h) il budget massimo con cui impegnare le famiglie
2. la delibera ha carattere vincolante, per quanto attiene la designazione dei docenti e le mete
3. in nessun caso i singoli docenti o allievi dovranno svolgere attività di carattere tecnico-amministrativo in relazione ai viaggi deliberati
4. la Commissione Viaggi curerà che di volta in volta siano acquisiti agli atti, per la successiva proposta alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto, i seguenti elementi almeno 10 gg lavorativi prima della data programmata dal Consiglio di Classe, di Interclasse e Intersezione:
a) dichiarazione di assenso dei genitori
b) dichiarazione di assunzione di responsabilità dei docenti
c) estratto di delibera del Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione
d) copia del programma dettagliato del viaggio
e) ricevuta del pagamento sul C/C dell’Istituto, di una anticipazione pari al 30% del costo presunto del viaggio
f) richiesta di particolari servizi (guide turistiche, vettori attrezzati per disabili, prenotazioni, ecc.)
5. dell’acquisizione dei dati di cui al comma precedente si farà parte diligente il Presidente del Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione o altro docente da lui designato, risultante nel verbale
6. in mancanza di uno qualunque di tali elementi non sarà dato corso alla pratica per l’effettuazione delle attività parascolastica o extrascolastica
7. l’effettuazione del viaggio di istruzione sarà altresì condizionata dalla partecipazione di almeno 2/3 degli alunni
8. Eventuale autorizzazione sarà concessa in deroga ai punti precedenti in occasione di mostre, manifestazioni o eventi culturali temporanei di particolare interesse.
Art. 31
Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori
I criteri che i consigli di Classe, Interclasse e Intersezione dovranno seguire nella designazione dei Docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione, realizzati in Italia e all’estero, sono, in stretto ordine di priorità, i seguenti:
· Numero di accompagnatori nel rapporto di 1 a 15 allievi, più uno per ogni alunno portatore di handicap
· Docenti appartenenti all’organico delle classi da accompagnare
· Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educative del viaggio
· Docenti appartenenti alla Commissione Gite
· Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico
· Avvicendamento degli accompagnatori secondo il disposto del punto 8 comma 4 della CM 291/92, tenuto conto prioritariamente delle disponibilità indicate dai docenti stessi
· Designazione del D.S. per qualsiasi docente disponibile quando occorra garantire l’effettuazione del viaggio di istruzione
Art. 32
Rapporti con la Dirigenza
L’Ufficio di Presidenza, nella persona del D.S. e dei suoi collaboratori, è sempre a disposizione degli studenti e delle famiglie per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo, didattico.
TITOLO IV
Gli studenti
Norme di disciplina
Art. 33
Vita della comunità scolastica
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue manifestazioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità di ruoli, opera per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del suo diritto allo studio, lo sviluppo delle sue potenzialità e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia.
La scuola è altresì luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità e lo sviluppo della coscienza critica. Si richiama, comunque, per quanto concerne le iniziative di carattere educativo e pedagogico, alla programmazione stilata dagli organi collegiali nel POF, che attesta le strategie e le metodologie adottate nel conseguimento degli obiettivi educativi dei vari gradi scolastici.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-allievo, contribuisce allo sviluppo della personalità dei ragazzi attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione di sé, anche in vista delle scelte future.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 34
Diritti
Gli scolari hanno diritto, nell’ambito del rispettivo ciclo scolastico,
1. a una positiva accoglienza mirata alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e motivante, dove ognuno possa esprimere le proprie potenzialità, personali e sociali, e senta di “stare bene a scuola”
2. ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le potenzialità degli allievi e le diversità culturali.
3. alla riservatezza. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.
4. di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. alla partecipazione attiva e responsabile, assieme alle loro famiglie, alla vita della programmazione e dei criteri di valutazione.
6. ad esprimere il proprio parere, o quello dei genitori, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario operare scelte o prendere decisioni di rilevante importanza per quando l’organizzazione scolastica.
7. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola cercherà di promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
2. offerte formative nell’ottica della continuità, aggiuntive ed integrative;
3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli allievi, anche quelli portatori di handicap;
5. la disponibilità di un’adeguata strumentazione ludico-didattica-tecnologica;
6. servizi a sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 35
Doveri
Gli alunni sono tenuti:
1. a frequentare regolarmente i corsi con impegno ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
4. ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
5. ad avere cura dell’ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola, condividendo la responsabilità di renderlo accogliente.
Art. 36
Disciplina
Si allega il Regolamento Disciplinare approvato dal Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2001.
TITOLO V
I docenti
Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche
Art. 37
Residenza dei docenti
Ciascun docente è tenuto ad osservare il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate certificate disfunzioni di servizio.
In ogni caso l’Amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per incidenti in itinere, per i quali i docenti saranno coperti da idonea polizza assicurativa da stipularsi anche ai fini di eventuali azioni di accompagnamento per attività parascolastiche o extrascolastiche, legittimamente inserite nei piani annuali delle attività di ogni plesso o degli OO. CC.
Art. 38
Norme di servizio
Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
Il docente a disposizione volontaria o per obbligo di servizio alla prima ora sarà presente nell’Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.
Per tutta la durata dell’ora di ricevimento delle famiglie, il docente è tenuto ad essere nell’Istituto nello spazio appositamente destinato; non è consentita alcuna forma di reperibilità costituendo l’ora di ricevimento delle famiglie obbligo di servizio.
Art. 39
Vigilanza degli allievi
Ogni docente tenuto al servizio all’inizio della prima ora accoglierà gli allievi all’arrivo in classe o all’ingresso (secondo le disposizioni vigenti nei vari gradi).
Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi controllando la regolarità della giustizia ed eventualmente le eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.
Ciascun docente si adopererà affinché venga sempre rispettato l’art.27 del presente regolamento per una buona tenuta del posto di lavoro da parte degli allievi, senza distinzione alcuna fra aule normali e laboratori, palestra o mensa.
Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un allievo per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la terza ora, se non per reali necessità. Il servizio ristorazione, attualmente convenzionato con la CAMST, sarà disciplinato in modo da evitare l’uscita degli allievi al di fuori dello stretto ambito dell’Istituto.
È fatto obbligo al personale docente e a quello ATA di vigilare e far osservare la disposizione di cui al comma precedente. Ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi sarà immediatamente segnalato.
Ciascun docente, nell’esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli allievi stessi.
Ciascun docente, comunque, vigilerà affinché siano rispettate le correnti leggi sul divieto di fumo nei locali scolastici.
Ogni docente è tenuto a vigilare oltre che sui propri allievi anche su quelli appartenenti ad altre classi e a segnalare eventuali trasgressioni del regolamento al Responsabile Disciplinare.
Alla fine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la classe all’uscita vigilando che non accadano incidenti lungo il percorso e adoperandosi perché l’operazione si svolga ordinatamente.
Il docente che, per gravi o urgenti motivi o per servizio, dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale ATA per la sorveglianza in sua assenza.
I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per tutte le motivazioni previste dal vigente CCNL sono, a seguito di domanda, autorizzate dal Dirigente Scolastico: le istanze hanno efficacia solo dopo l’autorizzazione.
Art. 40
Oneri dei docenti
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario del servizio stabilito dal piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento in senso proprio e stretto ed in attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento. Possono essere altresì previste eventuali attività aggiuntive all’insegnamento. L’attività si svolge per ciascun ordine scolastico secondo le ore stabilite dal CCNL. Ogni docente sarà tenuto a certificare l’orario di servizio, con i mezzi e gli strumenti, anche informatizzati, che il Dirigente Scolastico riterrà opportuni. Ogni docente è tenuto a compilare i registri di sua competenza, anche ai fini dell’implicito controllo di cui al comma precedente, annotando tutte le operazioni inerenti le attività didattiche, l’uso dei laboratori, nonché le eventuali anomalie riscontrate. Sono a disposizione di ciascun docente, nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, i seguenti registri e/o moduli:
· modulo di segnalazione danni
· registro dei permessi brevi
· registro delle attività ex. 43 del CCNL per accesso al fondo
· registro delle circolari (della cui pubblicità fa fede l’affissione all’albo)
· registro delle attività ex Direttiva 133/96
· registro dei reclami
· registro della segnalazione dei danni ai beni mobili dell’Istituto.
Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e valutati, entro quindici giorni dall’effettuazione delle prove e all’Ufficio della Presidenza, con le modalità che verranno da esso pubblicizzate ad ogni inizio di anno scolastico.
Ai sensi della legge 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo, anche finalizzato ad un ricorso, ha titolo e diritto di esaminare le prove e le relative valutazioni. Ogni docente potrà prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli allievi nell’Ufficio del Dirigente Scolastico.
Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell’ambito del Consiglio di Classe, di interclasse e Intersezione e si adoprerà al raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative indicate nel P.O.F.
Ogni docente procederà a verifiche periodiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati attenendosi a quelle che sono le vigenti indicazioni ministeriali.
Ogni docente si adopererà al fine di qualificare l’immagine dell’Istituto, avrà cura di non impartire lezioni private agli allievi della propria scuola e di non accettare doni individuali da parte di allievi e delle loro famiglie (nel rispetto del Codice di Disciplina dei dipendenti civili dello Stato).
Art. 41
P.O.F. e deliberazioni degli OO. CC.
Ogni docente
· coopererà al buon andamento dell’Istituto, seguendo le indicazioni dell’Ufficio della Dirigenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Progetto Educativo dell’Istituto;
· collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione dei progetti;
· si aggiornerà nei termini previsti dal vigente CCNL. La delibera sulla suddivisione dell’anno scolastico deve essere reiterata dal Collegio dei docenti nella sua prima seduta annuale ai sensi dell’art. 7 comma c) del D.leg.vo 297 del 16 aprile 1994.
Art. 42
Rapporti Scuola-Famiglia
I docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (art.395 del D. Leg.vo 297) secondo le modalità e i criteri disposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio di Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’Istituto ed in modo di garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.
I docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente tramite il Coordinatore di classe le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercarne insieme le più opportune soluzioni, mirate ad un recupero anche individualizzato.
TITOLO VI
Personale A.T.A.
Servizi Amministrativi e ausiliari
Art. 43
Funzioni amministrative, funzionali ed operative
Il personale con la qualifica di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, nel rispetto dei profili professionali propri e del vigente CCNL, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi e con il personale Docente.
Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben visibile per la durata del servizio e i collaboratori scolastici la divisa in dotazione.
Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all’informazione, ed in particolare sono predisposti:
· orario dei docenti
· orario, funzione e dislocazione del personale ATA
· organigramma degli uffici
· organigramma degli incarichi del personale Docente
· organigramma degli Organi Collegiali
· Albo d’Istituto, Albo dei Docenti, Bacheca sindacale, Bacheca dei genitori
Presso l’ingresso e ad ogni piano sono riconoscibili Operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato.
Il personale di segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto della Carta dei Servizi di Istituto, approvata dal Consiglio di istituto e allegata al presente Regolamento.
La Segreteria garantisce il rilascio dei certificati nel normale orario di apertura della Segreteria. L’orario di apertura al pubblico sarà affisso presso ogni plesso scolastico.
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico nelle ore stabilite dalla sua Programmazione.
Il personale Collaboratore Scolastico è impegnato a rendere e conservare l’ambiente scolastico, palestre e laboratori compresi, pulito e accogliente.
Il lavoro straordinario effettuato da parte del personale ATA in misura eccedente sarà recuperato nei modi e nei tempi da concordarsi con il Direttore Amministrativo ed il Dirigente Scolastico, sentiti i rappresentanti sindacali dei lavoratori; saranno, per quanto possibile, accolte le istanze dei lavoratori, purchè compatibili con le necessità legate al dovere di assicurare prioritariamente la funzionalità del servizio.
Il personale Collaboratore Scolastico, inoltre, quale supporto all’attività amministrativa e didattica si adopererà al funzionamento dei fotocopiatori. La suddivisione dei carichi di lavoro del personale Collaboratore Scolastico viene effettuata in maniera equa, a mezzo di ordini di servizio, firmati dal Direttore Amministrativo e/o Dirigente Scolastico.
Ai sensi dell’art. 54 del CCNL del comparto scuola costituiscono attività aggiuntive che danno accesso al fondo di Istituto: attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità amministrativa e dei servizi generali dell’Istituto; prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie; prestazioni conseguenti all’assenza di personale non sostituibili con supplenti. All’individuazione delle attività incentivabili retribuite a carico del fondo provvede il D. S., sentito il parere del D.A. sulla base delle risultanze di apposita assemblea del personale ATA e relativa delibera del Consiglio di istituto.
Sempre sotto la diretta responsabilità del D.S.G.A il personale ATA della scuola dell’Infanzia, della scuola Elementare e della scuola Media dovrà attenersi al regolamento che prevede la massima collaborazione con i docenti, soprattutto nel momento mensa e inoltre dovrà attenersi alle sue strette competenze.
Art. 40
Disposizioni finali
Il regolamento dell’Istituto e la Carta dei Servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione dei rappresentanti dei genitori e vengono pubblicati all’Albo dell’Istituto, costituiscono parte integrante del POF e di essi con comunicazione circolare viene data notizia alle famiglie. Del presente documento è fornita copia estratta agli studenti all’atto dell’iscrizione.
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico
Il Direttore Amministrativo
La Commissione di Regolamento di Istituto
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